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OSSERVAZIONI PUNTUALI
L’art. 14 comma 3 della legge regionale 79/1998 così dispone: “3. La domanda di cui al comma 1, corredata dai relativi allegati, è depositata, contestualmente, presso l’autorita’ competente e presso le Amministrazioni di cui all’art. 8. Il proponente, entro dieci giorni dall’avvenuto deposito, provvede a propria cura e spese a darne specifico avviso su almeno due quotidiani a diffusione regionale. L’avviso deve contenere: l’indicazione del proponente, quella del progetto presentato e della relativa localizzazione, la sommaria descrizione delle sue finalita’ e caratteristiche nonche’ del dimensionamento dell’intervento, l’indicazione degli uffici presso i quali la relativa documentazione e’ disponibile e consultabile; deve inoltre contenere l’indicazione della sede e della data di presentazione del progetto prevista dal comma 6.” Come è noto il suddetto avviso è stato pubblicato in data 19 giugno 2007 nel Corriere di Arezzo e nella cronaca di Arezzo de “La Nazione”. In entrambi i casi non sono giornali a diffusione regionale. E’ fin troppo ovvio che il dispositivo di legge non è stato rispettato. Per tale motivo tutta la procedura è irrimediabilmente viziata e quindi la domanda, l’avviso e la presentazione del progetto deve ripartire da zero. Del resto il rilievo che formula lo scrivente Comitato non è assolutamente di carattere formale bensì sostanziale. Ci potrebbero essere alcune associazioni ambientaliste e di altro genere di livello regionale che non hanno potuto effettuare le loro osservazioni solo perché sono venute a conoscenza della procedura di valutazione di impatto ambientale in modo tardivo. Si osserva che se le autorità competenti non tenessero conto di questa osservazione tutta la procedura (e anche l’eventuale pronuncia di compatibilità ambientale) sarebbe soggetta ad annullamento in quanto chiunque - anche dopo la fine del procedimento - potrebbe far rilevare il vizio di procedura in sede di giustizia amministrativa. La Chimet sostiene che contestualmente alla valutazione di impatto ambientale ha presentato anche la richieste di AIA (autorizzazione integrata ambientale). A questo proposito non risulterebbe allo scrivente Comitato che sia stato rispettato il d. lgs. 59/2005 in tema di pubblicità. A questo proposito si riporta l’art. 5 comma 7 del d. lgs. 59/2005 che disciplina l’autorizzazione integrata ambientale. “7. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonche' il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.” Il settore A e in particolare il forno AC0001. Questo forno serve per il recupero materiale orafo e campionamento ceneri. Dal punto di vista formale non tratta rifiuti; in realtà dal punto di vista merceologico i materiali inceneriti sono della stessa tipologia dei rifiuti. Non trattando formalmente rifiuti viene escluso dalla descrizione dei potenziali fattori di impatto (pag. 37 e segg. della VIA). Ciò - a nostro avviso - non va assolutamente bene poiché tale forno ha effetti impattanti sull’ambiente al pari degli altri forni. Peraltro si veda a tal proposito la nota dell’Arpat di Arezzo del giugno 2006 in occasione del rilevamento delle diossine di 5 volte superiori al limite massimo; in sostanza pare di capire che l’ARPAT ritenga che dal quel camino è quasi inutile prelevare campioni perché tecnicamente l’analisi non è attendibile. A ciò, naturalmente, deve essere posto opportuno rimedio. Inoltre si osserva e si chiede che le autorità pubbliche competenti valutino se anche altri forni si trovano nelle medesime condizioni del forno AC0001 e nel caso vi pongano adeguato rimedio. Sulla base dell’osservazione di cui al punto precedente è corretto e trasparente far rientrare nel totale del materiale che viene incenerito (che quindi ha un effettivo ed indubbio impatto sull’ambiente) anche il materiale che tecnicamente non appare rifiuto. A tal proposito non è scritto da nessuna parte, o comunque non è abbastanza chiaro, quanto materiale viene ATTUALMENTE trattato e quanto se ne vorrebbe trattare in FUTURO. In particolare da pag. 37 a pag. 40 della VIA vengono analizzati e descritti (peraltro in modo insoddisfacente) i forni che hanno un impatto. L’elenco dei forni è incompleto (addirittura in un caso il codice si doppia) e ciò rende praticamente impossibile capire con certezza la situazione attuale, la situazione in prospettiva, le esatte potenzialità attuali e future. Tuttavia analizzando lo scritto della relazione, il settore B avrebbe una potenzialità di 6.420 tonnellate con 6.000 ore di funzionamento. Il settore C una potenzialità di 12.120 tonnellate (e questi non sarebbero rifiuti) con 6.000 ore di funzionamento. Il settore D una potenzialità di 23.587 tonnellate con 7.200 ore di funzionamento. Non è dato sapere le potenzialità del settore A, e dei camini EC0020, EC0021 e GC0001. Quindi le attuali potenzialità sarebbero pari a 30.007 tonnellate di rifiuti (pericolosi e non) e a 12.120 tonnellate (a cui va aggiunto tutto il settore A, E, G) di prodotti uguali ai rifiuti ma non considerati tali. In sostanza l’elemento forse più importante (quanto materiale viene attualmente incenerito e quando se ne vuole incenerire in futuro) non appare esplicitamente indicato e ciò non può essere accettato. La Chimet valuta gli impatti della richiesta dell’aumento dei rifiuti da incenerire (30.000) partendo dalla situazione attuale in deroga (22.000). Tuttavia visto che l’autorizzazione ordinaria è 12.500 tonnellate e per le deroghe non risulta che sia mai stata fatta una VIA, si deve ritenere che per verificare l’impatto di quello che chiede la Chimet occorre confrontare le nuove potenziali emissioni corrispondenti a 30.000 tonnellate con quelle (anche teoriche) di 12.500 tonnellate relative all’autorizzazione ordinaria. Sotto questo profilo la VIA, che contiene questo errore di fondo, è falsata alle radici. Peraltro pare che il quantitativo di rifiuti inceneriti nel 2006 sia stato pari non a 22.000 tonnellate così come autorizzato in deroga ma a 18.721 tonnellate (dichiarazione ambientale 2007); se così fosse ci sarebbe un altro errore di impostazione poiché nella VIA la CHIMET prende i dati reali (di emissione, di traffico etc) del 2006 rapportandoli a 22.000 tonnellate di rifiuti e non a 18.721; così facendo il calcolo dell’impatto di 30.000 tonnellate viene largamente sottostimato. Inoltre anche dal punto di vista giuridico si evidenzia che il comma 4 dell’art. 18 della legge regionale 79/1998 dispone che “non è mai consentito in nessun caso procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relativamente a progetti già realizzati.” E’ da chiarire il fatto che nella dichiarazione ambientale 2007 (relativa al 2006) sembra che non venga preso in considerazione il fatto delle diossine fuoriuscite oltre 5 volte il limite massimo (più di 0,5). Infatti nella dichiarazione ambientale 2007 relativa all’anno 2006 il forno e il camino BC0006 (quello delle diossine fuoriuscite) ha un valore medio di solo 0,0116. Questo valore appare oggettivamente strano e peraltro lascia delle serie perplessità sull’attendibilità di tutta la dichiarazione ambientale. Nella dichiarazione ambientale del 2007 viene evidenziata la frequenza di controllo delle emissioni in aria dei vari camini Chimet relativamente all’anno 2006. In genere la Chimet sostiene che tali controlli sono semestrali o annuali; in alcuni casi viene indicato un controllo in continuo con la dizione “semestrale” fra parentesi che non chiarisce esattamente quale frequenza di controllo vi sia effettivamente. Con la presente osservazione si vuol evidenziare, comunque, che tali frequenze dichiarate non corrispondono assolutamente a quelle obbligatorie previste dalla legge (d. lgs. 133/2005 che nel 2006 era già in vigore). Per esempio le diossine e i furani DEVONO essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale. Ciò, alla luce anche dell’episodio del 2006 dell’emissione di diossine e furani in quantità superiore ad oltre 5 volte il limite massimo fissato dalla legge, crea una più che legittima preoccupazione nei cittadini. Nella Valutazione di impatto ambientale si fa riferimento alla certificazione EMAS e alle relative “dichiarazioni ambientali”. Lo scrivente Comitato è in possesso della dichiarazione ambientale 2006 (dati al 31.12.2005) e della dichiarazione ambientale 2007 (dati al 31.12.2006). Ebbene, per quanto riguarda il forno DC0002 (incenerimento rifiuti pericolosi e non pericolosi - potenzialità teorica annua dichiarata di 23.587 tonnellate) vi è una clamorosa incongruità sulla portata dei fumi relativamente all’anno 2005. Nella dichiarazione 2006 vi è questo dato: 51.846 Nm3/h; in quella dell’anno dopo (sempre con riferimento all’anno 2005) il dato si abbassa a 29.506 Nm3/h. Tale diversità implica ovviamente che le emissioni assolute di inquinanti in atmosfera possono essere state di un certo ammontare oppure addirittura del suo quasi doppio, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. Potrebbe essere un errore e il dato giusto potrebbe essere 29.506 (nella VIA infatti è stato riportato questo dato); tuttavia appare allarmante e sconcertante che tale dichiarazione ambientale, elemento fondamentale per la certificazione EMAS, sia stata normalmente convalidata. Lo scrivente Comitato dei cittadini osserva e chiede alla autorità competenti che - alla luce anche dell’osservazione di cui ai punti precedenti - venga svolta una seria ed approfondita indagine al fine di appurare non solo quali siano i dati giusti ma anche come possa essere successo che la dichiarazione ambientale sia stata regolarmente certificata nonostante queste macroscopiche e gravissime incongruenze. E’ necessario fare in modo che la CHIMET sia obbligata ad utilizzare la migliore tecnologia disponibile in modo da abbattere le emissioni inquinanti a quello che oggi il progresso tecnologico consente di arrivare. Va sottolineato che tale condizione non deve e non può essere scambiata con alcun aumento del quantitativo di rifiuti. In sostanza, considerando il grado da forte pressione ambientale cui il territorio circostante la CHIMET è sottoposto, non appare sufficiente un bilancio ambientale positivo rispetto alle attuali emissioni. Occorre infatti ricordare che la CHIMET è autorizzata in via ordinaria a incenerire 12.500 tonnellate annue e solo con le deroghe è stata autorizzata a incenerire 22.000 tonnellate annue. Il bilancio ambientale positivo quindi lo si deve fare partendo dalle emissioni teoriche di 12.500 tonnellate annue e considerando anche l’impatto dei processi che riguardano lavorazioni e prodotti non definiti giuridicamente rifiuti. A pag. 22 della Via si dice testualmente: “si rileva la presenza di alcuni segnali di alterazione dell’equilibrio naturale, in corrispondenza della zona centrale del territorio monitorato. In particolare nelle vicinanze dello stabilimento CHIMET si riscontra un sensibile peggioramento della qualità dell’aria, che si ripropone anche in corrispondenza del vicino centro abitato di Pieve al Toppo.” Le cose affermate dalla CHIMET sono molto gravi e preoccupanti; esse si dovrebbero riferire ad uno studio sulla flora comparso in una pubblicazione edita dal Comune di Civitella nel 1999. Inoltre nella più recente campagna di monitoraggio dell’aria 2006/2007 emerge che L’ARPAT ha inserito i paesi di Badia al Pino e Pieve al Toppo in zona C per quanto riguarda le polveri sottili (PM10). Essere inseriti in zona C significa testualmente “che i livelli esistenti superano i valore limite e sono di sotto al margine di superamento/tolleranza. Dovranno essere adottati piani di azione e interventi per il risanamento, inoltre occorrerà proseguire la misurazione per verificare l’evoluzione della situazione”. Decisamente da approfondire il dato di Badia al Pino poiché - emerge dalla stessa relazione ARPAT - le maggiori concentrazioni di PM10 si sono registrate nella fascia notturna. Ciò porta ad escludere automaticamente la correlazione di queste alte concentrazioni di polveri con il traffico stradale ed autostradale ed induce invece a ritenere che sia molto alto il contributo dei camini della Chimet. Del resto a Viciomaggio - pur con una maggiore vicinanza dell’autostrada e pur in presenza di maggior traffico - i dati delle polveri sottili sono pari alla metà di quelli di Badia al Pino. E’ evidente che tutto questo è estremamente rilevante ai fini della valutazione di impatto ambientale. Dalla relazione presentata dalla Chimet emerge che se fosse autorizzato il nuovo quantitativo di rifiuti da incenerire raddoppierebbe anche l’immissione di polveri sottili nell’atmosfera. Sarebbe veramente paradossale, incomprensibile e gravissimo per la salute dei cittadini che gli interventi di risanamento che dovranno essere fatti a Badia al Pino e Pieve al Toppo alla fine si risolvano invece nell’autorizzare la Chimet a immettere in atmosfera altre tonnellate di polveri sottili e di altre sostanze inquinanti ogni anno. In virtù anche dei preoccupanti risultati della campagna del monitoraggio aria 2006/2007 dell’ARPAT per quanto riguarda soprattutto le polveri sottili (si veda la precedente osservazione e si veda allegato n. 1 “cosa sono le nanopatologie” del dott. Stefano Montanari) si osserva e si chiede che venga prevista l’istallazione di una o più moderne cabine di monitoraggio pubbliche e permanenti gestite da Arpat con il concorso di rappresentati di cittadini che misurino anche inquinanti che diversi studi scientifici hanno ormai acclarato pesantemente impattanti con la salute pubblica (per esempio le polveri ultrasottili PM2,5 e di diametro anche inferiore). Considerato anche il gravissimo episodio di emissione di diossine 5 volte oltre il valore limite successo nel 2006 è indispensabile che vengano previsti controlli in continuo (oltre a tutti quelli già previsti dalle varie leggi, d. lgsl. 133/2005 in particolare) anche per quanto riguarda il campionamento dei microinquinanti (diossine e furani); tale procedura dovrebbe vedere la partecipazione di un rappresentante dei cittadini. Inoltre i dati dovrebbero essere resi disponibili in tempo reale on line in siti internet a cura e sotto la responsabilità dell’ARPAT e pubblicati in giornali locali. L’episodio della fuoriuscita di diossine e furani in una quantità superiore a 5 volte il limite massimo previsto dalla legge avvenuta nel 2006 ha creato enorme e giustificata preoccupazione nella cittadinanza, anche perché i cittadini ne sono venuti a conoscenza - quasi casualmente - solo pochi giorni fa. Siccome l’episodio non è stato chiarito in tutti i suoi aspetti, si osserva e si chiede che prima di procedere a qualsiasi pronuncia di compatibilità ambientale le autorità competenti svolgano un’approfonditissima indagine e redigano una dettagliata relazione su questa vicenda, che venga portata con idonee modalità a conoscenza di tutta la popolazione. In particolare nella relazione dovrebbe essere chiarito se ed eventualmente perché gli autocontrolli CHIMET non hanno mai rilevato nulla, come mai dal giorno del campionamento a quello della chiusura dell’impianto sono passati oltre 4 mesi, la ragionevole stima (massima) dell’arco temporale in cui sono uscite le diossine, per quale motivo i cittadini non sono stati avvertiti, perché il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, non ha preso alcun provvedimento. In ogni caso appare necessario che sia previsto un Piano di emergenza che possa scattare nel caso in cui si dovessero nuovamente registrare episodi di emissione di diossina in quantità superiori ai limiti di legge; il Piano dovrebbe - fra le altre cose - codificare in modo dettagliato le azioni delle autorità pubbliche e della Chimet nonché la pronta e completa informazione a favore dei cittadini con il comportamento che gli stessi, per l’arco temporale ritenuto necessario, dovrebbero tenere. Sulla questione dei cattivi odori i documenti relativi alla valutazione di impatto ambientale si soffermano molto brevemente ed in modo poco convincente; si sostiene che negli ultimi anni non si sono verificati reclami o segnalazioni da parte dei cittadini ma questo non risulta (nelle assemblee pubbliche svolte nel mese di luglio 2007 più volte e più cittadini hanno segnalato questo disagio avvertito anche molto di recente); si sostiene che nel passato alcune “non conformità” derivavano da tipologie di materiale che nel futuro non sarà più trattato ma di tutto questo non vi è alcuna garanzia visto che l’autorizzazione che la CHIMET chiede riguarda la sostanziale TOTALITA’ dei rifiuti pericolosi e non pericolosi. In sostanza lo scrivente Comitato ritiene che prima di procedere alla eventuale pronuncia di compatibilità ambientale è necessario che le autorità pubbliche competenti si attivino in un serio lavoro di approfondimento che termini con la prescrizione di precise azioni a cui la CHIMET sia obbligata e che devono porre termine ai cattivi odori. Sulla questione dell’impatto acustico i documenti relativi alla valutazione di impatto ambientale appaiono tranquillizzanti sia sulla situazione attuale che sulla situazione in prospettiva. In realtà la percezione dei cittadini - soprattutto d’estate e nelle ore notturne - è quella di un persistente e fastidioso rumore. Prima di procedere alla eventuale pronuncia di compatibilità ambientale è necessario che le autorità pubbliche competenti si attivino in un serio lavoro di approfondimento - anche misurando in modo autonomo i rumori diurni e notturni e in condizioni di piena sicurezza dell’attività lavorativa - che termini con la prescrizione di precise azioni a cura della CHIMET che devono porre termine all’inquinamento acustico. Considerato che la Chimet è attualmente autorizzata (e chiede che venga mantenuta tale autorizzazione) allo smaltimento di rifiuti che presentano anche radioattività si osserva e si chiede che le autorità pubbliche competenti si attivino prima di procedere alla eventuale pronuncia di compatibilità ambientale in una seria indagine - per esempio promossa da ARPAT - al fine di conoscere gli eventuali livelli di radioattività presenti nel territorio circostante lo stabilimento CHIMET. Sulle necessità di uso di acqua industriale la Chimet evidenzia che l’aumentata necessità derivante dall’aumentata richiesta di trattamento di rifiuti verrà compensata con la costruzione di un bacino di raccolta per le acque meteoriche con capacità di 3500 mc. Chimet evidenzia che continuerà quindi ad utilizzare l’acqua dei propri pozzi per circa 100.000 mc annui. Questa prospettiva non può e non deve essere ritenuta positiva. Infatti 100.000 mc annui di prelievo annui non sono più sopportabili per il corretto equilibrio della falda del territorio. L’adduzione alla linea di Montedoglio non deve essere quindi considerata una semplice manifestazione di volontà ma un preciso obbligo a cui deve essere sottoposta Chimet. A pag. 59 e 60 viene fatta una stima sul possibile aumento del traffico veicolare da e per la Chimet derivante dall’aumento delle autorizzazioni (da 22.000 a 30.000 tonnellate). Si cita il dato del 2006 (5298 mezzi) e si stima che - al massimo - dopo l’aumento delle autorizzazioni si arriverà a 7.200 mezzi. Il calcolo contiene un sicuro errore e degli aspetti non chiari. Anzitutto il dato del 2006 è di 5928 mezzi e non di 5298 (somma fra 5.110 + 818, si veda a tal proposito anche la dichiarazione ambientale 2007). Di conseguenza la stima, considerando l’aumento delle autorizzazioni, arriva ad oltre 8.000 mezzi. Inoltre il dato dei mezzi del 2006 dovrebbe essere un dato effettivo e non stimato che quindi dovrebbe essere parametrato non allo smaltimento dei rifiuti autorizzati ma allo smaltimento effettivo. Quest’ultimo dato - secondo la dichiarazione ambientale del 2007 e secondo la VIA - pare sia di 18.721 tonnellate. Per inciso è incredibile che nella VIA non appaia da nessuna parte il quantitativo dei rifiuti effettivamente incenerito nel corso degli anni (vi è solo il dato del 2006) e per saperlo si debba andare nella dichiarazione ambientale. Di conseguenza con una potenzialità di 30.000 tonnellate il flusso dei mezzi salirebbe a 9.500. Infine poiché la Chimet chiede non solo l’aumento dei quantitativi di rifiuti da incenerire ma anche un nuovo forno nel settore C (linea di fusione per recupero metalli preziosi) che inevitabilmente aumenterà anche i quantitativi di materia prima non è chiaro di quanto veramente possa complessivamente aumentare il flusso dei mezzi. Inoltre la valutazione dell’impatto andrebbe fatta non sulla base degli attuali quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti (18.721) ma con quelli ordinariamente autorizzati (12.500). In conclusione l’aumento potrebbe essere anche superiore al 100% rispetto alla situazione di fatto attuale e molto superiore al 100% rispetto alla situazione autorizzata in via ordinaria con inevitabili pesantissime conseguenze sul traffico veicolare e sulla produzione di inquinamento (per esempio PM10) in un contesto già abbastanza compromesso (Badia al Pino e Pieve al Toppo inserite in zona C per le polveri sottili). Sulla base di queste considerazioni si può concludere che l’aumento del traffico prospettato è chiaramente incompatibile con la struttura viaria e ambientale del territorio. La Regione Toscana ha recentemente inserito l’area della Chiana fra le tre zone vulnerabili da nitrati di origine agricola presenti in tutta la Toscana. Dalla carta delle isoconcentrazioni di nitrati della Valdichiana l’area di Castiglion Fiorentino (forse a causa dell’ex zuccherificio) appare la più compromessa. Tuttavia al “secondo posto” arriva parte del comune di Civitella; la carta non è dettagliatissima, però appare chiaro che il punto di maggior concentrazione dei nitrati è in corrispondenza di Badia al Pino, Pieve al Toppo e Tegoleto. Lo scrivente Comitato osserva e chiede un serio approfondimento alle autorità competenti per stabilire la vera origine di queste alte concentrazioni di nitrati nelle falde che, in considerazione anche dei dati del piezometro 5, potrebbero essere non causati in via principale dall’attività agricola, ma bensì dall’attività industriale della Chimet. Nella valutazione di impatto ambientale in nessuna parte vengono dettagliate le singole tipologie con i relativi quantitativi massimi di rifiuti da trattare ogni anno. Nella valutazione viene fatta solo una distinzione fra rifiuti pericolosi e non pericolosi; fra i rifiuti pericolosi viene esclusa solo una categoria (veicoli fuori uso). E’ del tutto evidente che tale distinzione è largamente insufficiente. A parere dello scrivente Comitato la mancanza di questo dettagliato elenco e delle relative (e necessariamente diverse) procedure di trattamento ed incenerimento sono già da sole causa di interruzione di cui all’art 16 comma 5 della legge regionale 79/1998; naturalmente l’eventuale successiva integrazione dovrebbe rispettare gli obblighi informativi di cui al comma 3 dell’art. 14. Del resto, a solo titolo esemplificativo, si evidenzia che in base all’attuale autorizzazione la CHIMET può trattare rifiuti con amianto, rifiuti radioattivi, rifiuti esplosivi; appare fin troppo ovvio che è essenziale conoscere e valutare il quantitativo e la procedura del loro trattamento. Inoltre appare necessario istaurare un modello che possa con certezza garantire il rispetto dei quantitativi massimi possibili da incenerire per tipologia di rifiuto. Del resto se anche la commissione Parlamentare del Senato nel 2001 scrivendo della CHIMET aveva “serie perplessità sull'attendibilità dei dati forniti alla Commissione” (faceva riferimento al quantitativo dei rifiuti smaltiti, si veda allegato n. 2) è naturale che anche i cittadini e il Comitato possano avere legittime preoccupazioni. L’ARPAT con una relazione datata 24 maggio 2001 relativa alla ditta Chimet evidenziava che “l’impianto di incenerimento dedicato allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi denominato forno Tecnitalia è stato sostituito, probabilmente nell’estate 2000, con un forno aventi caratteristiche analoghe ma con una camera di combustione di maggior volume, non risulta che per questa variazione sia stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione”. Più avanti nella stessa relazione veniva affermato che “per quanto sopra si ritiene che le modifiche apportate all’impianto siano tali da richiedere l’applicazione dell’art. 27 comma 8 del d. lgs. 22/97 (autorizzazione) e quindi in cascata anche dell’art. 5 comma 4 dello stesso d. lgs. (recupero energetico), trattandosi di impianto autorizzato a trattare rifiuti pericolosi si ritiene inoltre che la sua modifica sostanziale vada sottoposta anche alla procedura di VIA regionale (art. 11 comma 1 lettera C della L.R. 79/98) e ad all’applicazione del D.M. 124/00”. In conclusione l’ARPAT “ritiene che anche per questo nuovo impianto, e con maggior rilevanza, valgano le medesime considerazioni, in particolare si ritiene che prioritariamente doveva essere applicata la normativa sulla VIA”. Lo scrivente Comitato dei cittadini concorda con l’ARPAT. E’ noto che l’ARPAT dette dovuta comunicazione all’autorità giudiziaria, il GIP presentò richiesta di archiviazione, il Giudice dispose l’archiviazione del procedimento. Tuttavia il fatto che non sia stato ravvisato alcun reato dall’Autorità Giudiziaria non può in alcun modo sanare la palese irregolarità amministrativa. Pertanto lo scrivente Comitato dei Cittadini osserva e chiede alle autorità competenti che venga ristabilita la correttezza amministrativa e venga obbligata la CHIMET a reinstallare il forno della tipologia e della potenzialità uguali a quello antecedente all’anno 2000 parametrato per le reali ordinarie autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti pari complessivamente a 12.500 tonnellate annue. Nella Via la Chimet sostiene che nell’impianto di incenerimento non si procederà a recupero energetico motivando in vario modo (pag. 73 e 74 della Via). Questa dichiarazione non rispetta i dispositivi di legge (d. lgs. 22/97 e poi d. lgsl. 152/2006) che invece pongono un preciso obbligo a carico del gestore circa il recupero energetico dai processi di incenerimento dei rifiuti. Del resto appaiono non accettabili le argomentazioni della Chimet. In particolare la discontinuità effettiva del processo è una libera scelta aziendale che, peraltro, è consentita solo dalla eccessiva potenzialità del forno rispetto ai rifiuti autorizzati in via ordinaria e anche in deroga. Anche la variabilità delle tipologie di rifiuto e delle quantità è una libera scelta aziendale. In sostanza, secondo la CHIMET, sembra che debbano essere i dispositivi e gli indirizzi di legge ad adeguarsi alle esigenze industriali e commerciali dell’azienda e non viceversa. Ciò non è ovviamente accettabile. Del resto, come ulteriore elemento, è noto in letteratura scientifica che nei processi di incenerimento dei rifiuti i rischi di anomale emissione crescono al crescere della discontinuità del processo. La Chimet con la VIA richiede di poter impiantare un nuovo gruppo di cogenerazione; in sostanza un impianto di cogenerazione a metano per la produzione di energia elettrica, di vapore surriscaldato e di acqua calda. Tale energia potrebbe - sostiene la CHIMET - essere utilizzata (e quindi venduta) anche da terzi. Naturalmente esiste una chiara correlazione con le due precedenti osservazioni: se esse venissero accolte si renderebbe praticamente inutile questo impianto. Tuttavia anche nel caso in cui le suddette osservazioni non venissero accolte appare una grave lacuna della VIA la mancata indicazione degli impatti ambientali (emissioni in particolare) di questo nuovo impianto, nonché delle sue caratteristiche e la sua potenzialità. In assenza di tali informazioni diventa impossibile formulare osservazioni più puntuali. Nella VIA non è chiaro chi e come effettuerà i controlli sulle emissioni dai forni. Lo scrivente Comitato dei Cittadini chiede che i controlli (autocontrolli) vengano adempiuti dalla CHIMET attraverso l’affidamento ad un Ente terzo realmente indipendente, in primo luogo anche dal punto di vista societario, rispetto alla società CHIMET. Dalla documentazione della VIA emerge che la CHIMET chiede il raddoppio del capannone destinato al carico e scarico e lavaggio dei contenitori ROT. Sotto questo profilo non appare chiaro il percorso delle acque usate per questi lavaggi. Il Comitato dei cittadini osserva e chiede che tali acque, essendo inevitabilmente contaminate (concreto rischio infettivo), seguano un percorso idoneo ad una loro adeguata depurazione, prima di essere mischiate con altre acque. Nella documentazione della VIA non appaiono in modo chiaro e trasparente le caratteristiche impiantistiche delle strutture dedicate all’incenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre non è descritto in modo chiaro e dettagliato quali siano “le migliori tecnologie” e in generale quali sono e quali saranno le tecnologie che verranno utilizzate nei vari processi lavorativi. Anche le specifiche tecniche dei forni e il sistema di abbattimento dei fumi appaiono descritte in modo del tutto insufficiente. Tali gravi lacune non consentono di poter formulare pertinenti osservazioni su tutto questo basilare comparto tecnico. Quindi lo scrivente Comitato osserva e chiede alle autorità competenti di applicare il comma 5 art. 16 della legge regionale 79/1998 compreso l’ultimo periodo. Nella VIA a pag. 47 e 48 vi sono i valori medi delle emissioni dei vari camini CHIMET con riferimento all’anno 2006. Nelle dichiarazione ambientali vi sono quelli anche degli anni 2003 2004 e 2005. Per quanto riguarda le inesattezze e le incongruenze si rimanda ad altre osservazioni dove abbiamo dettagliatamente evidenziato quelle più clamorose. In questa osservazione si vuol evidenziare invece che, se si procede al calcolo complessivo e in valore assoluto di ogni singolo inquinante, si può rilevare una incredibile variabilità nel corso degli anni non spiegabile con il quantitativo dei rifiuti trattati che è viceversa sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi anni. Per esempio, dando per scontato che il camino DC0002 ha avuto una portata nel 2006 di 29526 Nmc/h (cosa comunque non scontata), le polveri sottili passano in valore assoluto e sommando tutti i camini da 631 kg del 2005 ai 2511 kg del 2006, l’inquinante SOx invece, nel 2005 è solo un settimo di quello del 2004, mentre nel 2006 più che raddoppia rispetto a quello del 2005; le diossine e i furani invece hanno il loro picco massimo nel 2005 con 23 milligrammi, mentre scendono a poco più di 3 milligrammi nel 2006 dove hanno il loro picco minimo (cosa veramente molto curiosa vista la rilevazione dell’ARPAT che proprio nel 2006 rilevò che da un camino uscivano diossine con valori superiori a 5 volte il limite massimo fissato dalla legge). In sostanza, tutto ciò premesso, si osserva e si chiede che le autorità competenti facciano proprie rilevazioni ai camini della Chimet protratte nel tempo al fine di acquisire utili e certi elementi per valutare con la maggior precisione possibile l’attuale impatto dei forni e il futuro impatto nell’ipotesi evidenziata dalla richiesta di aumento del quantitativo dei rifiuti della Chimet. Infatti lo scrivente Comitato ritiene del tutto aleatori i dati riportati dalla Chimet e quindi poco attendibile anche la stima che viene fatta nella VIA sul possibile impatto determinato dall’aumento del quantitativo dei rifiuti inceneriti. Nella VIA quando si parla del Piano di emergenza vengono prese in considerazione solo possibili emergenze (incendi, esplosioni, fughe di sostanze chimiche etc) secondo un ottica molto interna (lavoratori, patrimonio aziendale) e solo in subordine sui possibili effetti sull’ambiente circostante. Probabilmente CHIMET parte dal presupposto che la tipologia e i quantitativi massimi di materiale stoccato siano tali da non rendere nemmeno possibili incidenti disastrosi che possano gravemente coinvolgere la popolazione circostante. Ci permettiamo di dissentire da questa impostazione. L’attuale autorizzazione ordinaria prevede che la Chimet possa stoccare fino a 175 tonnellate di rifiuti pericolosi. Poiché da nessuna parte viene specificato quali tipologie di rifiuti pericolosi possano essere queste 175 tonnellate si deduce che esse, almeno potenzialmente, potrebbero essere anche di soli rifiuti radioattivi, oppure di soli rifiuti esplosivi, oppure di soli rifiuti in amianto, oppure di soli rifiuti infettivi con tutte le conseguenze e considerazioni del caso. Del resto appare superfluo evidenziare che anche nel passato si sono verificati importanti incidenti che hanno molto allarmato la popolazione. Tutto ciò premesso si osserva e si chiede che le autorità competenti redigano un dettagliato piano di emergenza per la popolazione circostante in caso di disastrosi incidenti che prevedano anche delle prove di evacuazione della cittadinanza. Naturalmente anche nel rilascio dell’autorizzazione le autorità competenti devono avere cura di specificare per ogni tipologia di rifiuto pericoloso (per ogni codice cer) il quantitativo massimo stoccabile (e ovviamente inceneribile); ciò, se fatto, contribuirà a ridurre il rischio di incidenti disastrosi. Per quanto riguarda l’aspetto edilizio lo scrivente Comitato chiede di verificare se la CHIMET ha rispettato il Piano strutturale (entrato in vigore nel 1997) ed il regolamento urbanistico del Comune di Civitella (entrato in vigore nel 1999). Quest’ultimo prevede che per la CHIMET “ogni istanza di concessione o autorizzazione per eseguire lavori di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano generale di risanamento ambientale e di riqualificazione paesaggistica”. Poiché tale piano risulta non ancora approvato il Comitato esprime serie perplessità sulla correttezza di numerose pratiche edilizie che in questi anni hanno dato il via ad ampliamenti e nuove costruzioni all’interno dell’area Chimet e che - del resto - tutti i cittadini hanno potuto visivamente osservare. Lo scrivente Comitato dei cittadini chiede che l’autorità competente utilizzi in modo pieno le disposizioni di cui all’art. 15 della legge regionale 79/1998. In sostanza si chiede che venga attivato il procedimento di inchiesta pubblica e di contraddittorio nella misura più ampia possibile, utilizzando tutto il tempo che la legge mette a disposizione e facendo della partecipazione dei cittadini e della trasparenza un punto fondamentale. Si chiede che lo scrivente comitato possa indicare propri esperti da inserire nel comitato dell’inchiesta pubblica; si chiede che lo scrivente Comitato possa essere ascoltato in audizioni aperte al pubblico. Pur non rientrando direttamente nel presente procedimento di VIA è evidente che assume una importanza di assoluto primo piano il tema della “deroga” attraverso la quale, ormai da molti anni, la CHIMET viene autorizzata a trattare ben 22.000 tonnellate di rifiuti (15.000 di pericolosi e 7.000 di non pericolosi) in luogo delle 12.500 autorizzate in via ordinaria con provvedimento dirigenziale della Provincia n. 250/EC del 31.12.2003. Lo scrivente Comitato dei cittadini ritiene del tutto illegittimo questo procedimento amministrativo poiché - fra le altre cose - viene messo in atto al di fuori delle obbligatorie procedure della VIA. In sostanza per quanto riguarda l’annualità 2007 e anche per le annualità successive il Comitato ritiene e chiede che non vengano concesse deroghe o integrazioni di qualsiasi genere alle ordinarie autorizzazioni. In questo momento, del resto, il rilascio di ulteriori deroghe sarebbe oltre che illegittimo anche del tutto illogico visto che, finalmente, è stata attivata la VIA che con tempi e procedure certe consentirà alle autorità competenti di stabilire i termini delle ordinarie autorizzazioni. OSSERVAZIONE CONCLUSIVA. Le incongruenze, le lacune, le omissioni, le inesattezze, le contraddizioni rilevate nella documentazione presentata dalla CHIMET nella procedura VIA ed evidenziate nelle varie precedenti osservazioni, sono tante e talmente rilevanti da ritenere - al di là di ogni ragionevole dubbio - che le autorità competenti non possano che - ex art. 16 legge regionale 79/1998 - interrompere la procedura prevedendo l’obbligo a carico della CHIMET di riattivare tutte le procedure di informazione, pubblicità e partecipazione previste dall’art. 14. In sostanza il Comitato osserva e chiede che tutta la procedura riparta da zero. Del resto se i documenti fossero semplicemente integrati senza le procedure di informazione, pubblicità e partecipazione previste dall’art. 14, i cittadini non avrebbero più la possibilità di fare osservazioni su queste integrazioni (che come abbiamo visto spesso sono molto più importanti dei lacunosi documenti prodotti). Il Comitato inoltre evidenzia che i vizi di procedura di cui alle osservazioni 1 e 2 sono ulteriori ed insuperabili elementi che non possono che indurre le autorità pubbliche a far si che la procedura riparta da zero. Il Comitato dei cittadini inoltre ribadisce l’osservazione e la richiesta che l’autorità competente non rilasci più alcuna deroga e/o integrazione alle ordinarie autorizzazioni. Infine, pur nell’insufficiente documentazione presentata dalla CHIMET, il Comitato dei cittadini osserva e chiede che le autorità competenti, nella pronuncia di compatibilità ambientale, tengano fermi i quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi attualmente autorizzati (8.000 tonnellate annue di pericolosi e 4.500 tonnellate annue di non pericolosi) e non concedano neanche aumenti di trattamento di altro materiale nella misura in cui esso produca un impatto ambientale. Nel contempo il Comitato dei cittadini osserva e chiede che le autorità competenti, nella pronuncia di compatibilità ambientale, tengano conto di tutte le osservazioni e richieste formulate dal Comitato stesso e le pongano come condizione al soggetto proponente ex art 18 comma 3 legge regionale 79/1998 in modo da diminuire l’impatto, l’inquinamento e il rischio dell’azienda CHIMET. |