Eridania Russi - nuova interrogazione alla Commissione Ambiente UE

INTERROGAZIONE SCRITTA di Roberto Musacchio (GUE/NGL) alla Commissione

Oggetto: Dismissione produttiva e recupero ambientale di un'area comprendente 4 bacini adiacenti all'ex zuccherificio Eridiana di Russi (area SIC/ZPS) e conseguenti obblighi di bonifica.
Con la premessa che: - la Regione Emilia Romagna, con delibera n.869 del 16.6.2008, chiedeva di modificare i confini del SIC/ZPS IT4070022 Bacini di Russi e fiume Lamone, escludendo le vasche di decantazione dell'ex-zuccherificio Eridiana e le zone umide adiacenti: il Ministro dell'Ambiente l'8.10.2008 respingeva tale richiesta, mentre la Power-Crop il 27.8.2008 depositava in Regione il proprio progetto per la costruzione del polo energetico di 30 Mw con inceneritore di 270 000 ton/anno di biomassa da sottoporre a V.I.A., dando gią per acquisito lo stralcio dalle tutele della SIC/ZPS di tale area, destinandola a piazzale per lo stoccaggio del combustibile;

- la Eridania Sadam, proprietaria dell'ex-zuccherificio, il 10.9.2008 depositava in Provincia uno Studio di Incidenza secondo il D.P.R. 357/97, ai sensi della Dir.92/43 per «gli interventi di dismissione produttiva e recupero ambientale» delle vasche con una «procedura parallela» diversa da quella della VIA della Power-Crop, che il Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale della Provincia di Ravenna approvava il 7.11.2008 con provvedimento n.585 che imponeva comunque di «ripristinare all'interno del
sito o in area adiacente e direttamente confinante al SIC/ZPS esistente, un'eguale superficie di zona umida per ricostruire l'habitat scomparso» e «bacini con basse arginature a piccolo grado di pendenza» da realizzare tra l'1.9 e l'1.3.2009

- la Eridania il 20.11.2008 depositava in Provincia la richiesta di autorizzazione con procedura semplificata all'attivitą di recupero ambientale R10 del rifiuto speciale non pericoloso (COD 020402), ivi prodotto e depositato nelle vasche, con il loro interramento, nonostante dai dati forniti sia superato il limite del valore consentito di mercurio (1,07 microg/l invece di 1,0 microg/l) nelle calci di defecazione delle vasche, il che non permette di usare le procedure semplificate, ma esige la messa in
sicurezza e lo smaltimento dei residui;

- il 12.2.2008 al Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Municipale venivano denunciati lavori in corso con l'impiego di ruspe e modificando i siti protetti dalla Direttiva 92/43/CEE senza alcuna autorizzazione o concessione

non ritiene la Commissione di dover richiamare le autoritą regionali e provinciali competenti al rispetto delle norme europee a tutela della bonifica di siti contaminati e della salute dei cittadini e chiedere la sospensione delle operazioni d'interramento di tali vasche e il ripristino dei siti tutelati, verificando eventuali violazioni alla VIA necessaria per il polo energetico Power-Crop e alla richiesta di recupero ambientale dell'Eridiana?

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